(Come da istruzioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali )
Operazioni d’elaborazione dei vini
spumanti.
Si riporta la Circolare MIPAF -Ufficio II - Prot n. 21723 pos. 28/4 del 14 maggio 2004
".......
Questo Ispettorato centrale ha constatato che l’attività di controllo relativamente
alle operazioni di spumantizzazione, di cui agli articoli 11, 14 e 17 del D.P.R.
162/65, viene svolta, talvolta, secondo modalità non uniformi da parte dei singoli
uffici, con conseguente disomogeneità e inefficacia del sistema di controllo stesso.
Al fine di uniformare la prassi riguardante il controllo delle operazioni di
elaborazione dei vini spumanti si ritiene, quindi, necessario adottare le modalità
operative di seguito descritte.
In relazione a quanto sopra esposto si dispone, pertanto, che le ditte vinicole
che effettuano la produzione di vini spumanti in stabilimenti promiscui siano
autorizzate ad eseguire le operazioni d’elaborazione dei vini spumanti senza la
presenza dei funzionari ispettivi di quest’Ispettorato a condizione che si osservino
le modalità amministrative riportate nei punti 1, 2 e 3 della presente circolare che si
basano sui seguenti principi di carattere generale:
1. le singole operazioni di spumantizzazione devono essere preventivamente
denunciate
2. i quantitativi di prodotti necessari all’effettuazione delle operazioni di
spumantizzazione, cui non è consentita la detenzione, devono essere
introdotti in stabilimento o in cantina, sede dell’operazione, al momento
dell’effettuazione della lavorazione ed essere totalmente impiegati nelle
operazioni di spumantizzazione;
3. le registrazioni relative al carico e scarico delle materie prime impiegate
devono essere riportate su appositi registri contestualmente all’effettuazione
delle operazioni di elaborazione del vino spumante;
4. i contenitori (autoclavi o bottiglie) devono essere ben individuati sia sui
registri e sia in cantina.
Si precisa che s’intendono per promiscui gli stabilimenti vinicoli ove si
producono sia vini spumanti per i quali è ammessa l’aggiunta di saccarosio sia altri
prodotti vinicoli così come definiti al primo comma dell’articolo 14 del D.P.R.
162/65.
Modalità amministrative relative all’effettuazione delle operazioni di
spumantizzazione
1. La ditta che effettua le operazioni di spumantizzazione e intende avvalersi della
procedura di cui alla presente circolare, deve presentare, almeno dieci giorni
lavorativi prima dell’inizio della prima operazione, all’Ufficio Periferico
dell’I.C.R.F. competente per territorio apposita dichiarazione scritta, conforme al
modello allegato alla presente circolare (mod. 1), con la quale si impegna a:
a. introdurre il saccarosio solo in corrispondenza del compimento di ogni
singola lavorazione e nel quantitativo necessario per il compimento
dell’operazione come, di volta in volta, dichiarato con l’apposita
“dichiarazione preventiva di spumantizzazione” prevista dai successivi
punti 2 e 3 della presente circolare;
b. rendere allo speditore il saccarosio inutilizzato o residuo qualora, per
qualsiasi ragione, la lavorazione non abbia luogo o lo zucchero non sia
completamente utilizzato, avvisando contestualmente con il mezzo più
rapido (telefono nonché telefax o messaggio e-mail di conferma)
l’ufficio competente;
c. effettuare, sui registri all’uopo previsti, le scritturazioni relative alle
succitate singole operazioni prima d’iniziare la produzione dello
spumante; tali scritturazioni devono corrispondere al contenuto delle
suddette dichiarazioni preventive;
d. apporre su ogni singola autoclave (metodo Charmat) ovvero ogni altra
attrezzatura utilizzata per la spumantizzazione secondo il metodo
classico (in particolare i serbatoi ove viene preparato e detenuto lo
sciroppo zuccherino) idonei cartelli indicanti con chiarezza la
lavorazione in corso ed il numero della dichiarazione preventiva di
spumantizzazione e, comunque, ogni altra indicazione prevista dall’art.
5 del D.M. 03/07/2003;
e. annotare, negli appositi registri o conti speciali, la quantità di spumante
prodotto non appena esso abbia raggiunto la pressione minima;
f. dare altresì riscontro immediato, nei suddetti registri, di eventuali
passaggi da un recipiente all’altro che potrebbero verificarsi per motivi
tecnici, annotando il nuovo numero del recipiente in cui viene travasato
lo spumante;
g. trascrivere, al termine delle operazioni d’imbottigliamento, le partite di
spumante prodotto ed imbottigliato che sono prese in carico nei registri
vitivinicoli.
La dichiarazione di cui al precedente punto 1 deve essere effettuata da
ciascun operatore che intende effettuare le operazioni di spumantizzazione, una
tantum senza alcun riferimento alla campagna di commercializzazione o alla
durata di un prevedibile periodo di lavorazione. Essa deve invece essere
ripetuta ogni qualvolta si viene a determinare una modifica dell’assetto
societario dell’operatore con conseguente variazione del legale rappresentante
che ha sottoscritto la dichiarazione precedente.
Nel caso in cui la ditta cessi la produzione di vini spumanti o non intenda
più avvalersi della procedura prevista dalla presente circolare è, comunque,
necessario che ne venga data comunicazione all’ufficio competente per
territorio.
Si precisa che per vasi vinari si intendono i singoli recipienti (autoclavi) ove
viene effettuata la spumantizzazione secondo il metodo Charmat. Per ciò che,
invece, attiene le operazioni effettuate con il metodo classico per attrezzatura
deve intendersi il supporto fisso o mobile sul quale sono sistemate le bottiglie.
Qualora, tutti i supporti presenti in un locale unico contengano prodotto
proveniente dalla medesima operazione di spumantizzazione, le indicazioni
richieste al precedente punto 1 d, potranno essere riportate su un solo cartello
apposto sulla porta di accesso al locale. E’ altresì necessario sottolineare che
sui recipienti ove viene preparato e detenuto lo sciroppo zuccherino utilizzato
per le operazioni, siano indicati, con chiarezza, la natura del prodotto contenuto
nonché gli estremi dell’operazione di spumantizzazione nella quale dovrà essere
utilizzato.
Quanto sopra fermo restando che le indicazioni apposte sui recipienti devono
soddisfare il disposto del succitato art. 5 del D.M. 03.07.2003.
2. le singole operazioni di spumantizzazione dovranno essere preventivamente
denunciate all’Ufficio Periferico competente per territorio mediante
presentazione o invio a mezzo: telegramma; telefax o messaggio e-mail di
apposita “dichiarazione preventiva di spumantizzazione”, che dovrà pervenire
all’Ufficio Periferico competente per territorio dell’I.C.R.F. almeno sei giorni
lavorativi prima dell’inizio delle stesse.
3. la “dichiarazione preventiva di spumantizzazione”, redatta su apposito modello
allegato alla presente (mod. 2), deve riportare le seguenti indicazioni
obbligatorie:
a. data ed ora d’inizio lavorazione;
b. numero progressivo della dichiarazione con riferimento all’annata vitivinicola in corso;
c. numero dell’autoclave (con specificazione dell’eventuale presenza
dell’agitatore) o degli altri impianti utilizzati per il metodo classico ove è effettuata la spumantizzazione;
d. quantitativo, espresso in hl, e precisa denominazione merceologica del
prodotto base da destinare alla spumantizzazione con relativa
indicazione del titolo alcolometrico totale;
e. quantitativo, espresso in kg, di saccarosio da introdurre nello
stabilimento vinicolo ed utilizzato nell’operazione.
Qualsiasi causa e circostanza che comporti la detenzione di saccarosio fuori del
caso previsto dalla dichiarazione preventiva di spumantizzazione dovrà, con il
mezzo più rapido, essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Periferico
dell’I.C.R.F. competente per territorio.
L’ Ufficio Periferico dell’I.C.R.F. competente per territorio, fatto salvo quanto
sopra prescritto, in casi particolari, e qualora lo ritenesse opportuno in relazione a
particolari e documentate situazioni oggettive che impediscono il rispetto del
divieto, potrà richiedere all’operatore, a norma dell’art. 14 del D.P.R. 162/65,
l’istituzione di magazzini fiduciari dove, sotto il proprio diretto controllo, depositare e
detenere i quantitativi di saccarosio che verranno successivamente impiegati per le
operazioni di spumantizzazione ed assistere con propri funzionari, all’impiego di
detti prodotti, Ciascuna richiesta dovrà essere adeguatamente motivata con
l’indicazione delle esigenze di controllo che si intendono rispettare e delle cause
oggettive che impediscono l’esercizio di tale attività che non può essere assicurata
in maniera diversa. Gli uffici periferici provvederanno a comunicare
tempestivamente all’Ispettorato centrale repressione frodi Ufficio II le richieste,
come sopra formulate e i regimi di controllo instaurati.
A seguito dell’instaurazione di tale regime di controllo, la ditta interessata dovrà
comunicare, con almeno otto giorni lavorativi di anticipo, la data di introduzione del
saccarosio da detenere sotto controllo, all’Ufficio periferico competente per
territorio, nonché le date di effettuazione dell’operazione di spumantizzazione, ed
attendere l’intervento dei funzionari che provvederanno ad assistere alle operazioni
di introduzione e utilizzo di detti prodotti
Si rappresenta infine che le operazioni effettuate in difformità alle disposizioni
della presente circolare, diramate in applicazione dell’art. 11 e 14 del D.P.R.
162/65, saranno da considerarsi irregolari e, pertanto, in violazione al disposto
dello stesso art. 14, sanzionate rispettivamente dall’art.78 e dall’art 80 dello stesso
D.P.R. 162/65.
Nel caso in cui si configurassero, invece, fattispecie relative all’illecita
detenzione del saccarosio tramite un utilizzo artificioso della procedura indicata
nella presente si dovrà procedere per la violazione dell’art 17 D.P.R. 162/65
sanzionata dall’art 82 dello stesso D.P.R.; tutto ciò, naturalmente, salvo che i fatti
costituiscano reato ovvero configurino la violazione prevista e punita dall’art.76 del
citato D.P.R.. ..."
MODULI
Modello 1
- DICHIARAZIONE DI ELABORAZIONE DI VINI SPUMANTI SECONDO LA PROCEDURA DISPOSTA DALLA CIRCOLARE MIPAF I.C.R.F. NR. 21723 del 14/05/2004
Modello 2
- DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI SPUMANTIZZAZIONE SECONDO LA PROCEDURA DISPOSTA DALLA CIRCOLARE MIPAF I.C.R.F. NR. 21723 del 14/05/2004
Registro di elaborazione (frontespizio)
Registro di elaborazione
Esempio di annotazione di elaborazione
Esempio annotazione acidificazione
Esempio annotazione sul registro del saccarosio
Esempio di annotazione nel registro di commercializzazione