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VINI DI QUALITA' PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE |
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Il
regolamento della Commissione n. 1607 del 24 luglio 2000
I v.q.p.r.d. comprendono le seguenti categorie: a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate ("v.l.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino liquoroso; b) i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate ("v.s.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino spumante, compresi i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico; c) i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate ("v.f.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino frizzante; d) i v.q.p.r.d. diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c).
a) uve fresche, b) mosti di uve, c) mosti di uve parzialmente fermentati, d) vini nuovi ancora in fermentazione, e) vino.
Tale regolamento contiene la normativa in vigore adeguata ai requisiti del regolamento quadro, lasciando impregiudicate le disposizioni particolari stabilite in altri settori. A norma dell'allegato VI del Regolamento CE 1493/1999 sono stati stabiliti diversi elenchi per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, mentre in forza dell' allegato VI, punto tre, gli Stati membri produttori sono tenuti a procedere sistematicamente ad esami organolettici per ogni v.q.p.r.d. prodotto sul loro territorio. Per evitare di falsare le condizioni di concorrenza è stato vietato che un v.q.p.r.d. declassato sia commercializzato con una denominazione che ricordi quella che non può più essergli attribuita. Per garantire che il controllo possa essere compiuto in condizioni normali è necessario che il declassamento sia riportato nei registri di carico e scarico. Per permettere alla Commissione di seguire l'applicazione delle disposizioni relative al declassamento dei v.q.p.rd. gli Stati membri devono comunicare alla Commissione la quantità declassata nel loro territorio geografico. Il regolamento è strutturato in 14 articoli ricapitolati in cinque titoli e, quattro allegati.
· Elenco dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d), che possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 12 % vol · Elenco dei v.l.q.p.r.d. che possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol e pari o superiore a 15 % vol · Elenco delle varietà che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei v.l.q.p.r.d. recanti le denominazioni specifiche tradizionali · Elenco dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (v.s.q.p.r.d.) la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol e pari o superiore a 8,5 % vol Il titolo III disciplina gli esami analitici e organolettici articolandolo in: · Regole generali · Destinazione dei vini che non soddisfano i requisiti degli esami analitici e organolettici
· Condizioni relative al declassamento dei v.q.p.r.d. nella fase della commercializzazione · Comunicazione degli Stati membri sul declassamento dei v.q.p.r.d · Collaborazione diretta tra gli organismi competenti degli Stati membri in materia di declassamento dei v.q.p.r.d.
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