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Aliquote U.E.
Codici N.C.
 

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI


Il codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici è stato istituito con il
Regolamento n. 1622 del 24 luglio 2000.

L'ordinamento riguarda le modalità d'applicazione del regolamento (Ce) n. 1493/1999 relative in particolare ai prodotti destinati a entrare nel processo di vinificazione (titolo I), nonché alle pratiche e ai trattamenti enologici autorizzati nella Comunità (titoli II e III).

Fino all'adozione del regolamento (Ce) n. 1493/1999, le regole trattate figuravano in un gran numero di ordinamenti comunitari. Di conseguenza nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria tutte queste regole sono state consolidate nel codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici abrogando i regolamenti che disciplinano tale materia vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1618/70, (CEE) n. 1972/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 45/80, (CEE) n. 2394/84, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2751/86, (CEE) n. 305/86, (CEE) n. 1888/86, (CEE) n. 2202/89, (CEE) n. 2240/89, (CEE) n. 3220/90, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1477/99, (CE) n. 586/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/96, (CE) n. 3111/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/98, e (CE) n. 1128/96.

Il codice comunitario trattato comprende le norme attuali adeguate ai nuovi requisiti dell'organizzazione comune del mercato. Le norme sono state modificate per renderle più semplici e coerenti e per colmare alcune lacune in modo da adottare una normativa comunitaria completa in questo settore. Sono inoltre state precisate alcune regole per garantire una maggiore sicurezza giuridica nella loro applicazione.

Il regolamento è strutturato in quattro titoli e diciotto allegati.

Il titolo I riguarda le disposizioni relative a talune uve e taluni mosti e sono articolate in:

· Utilizzazione di uve appartenenti a talune varietà

· Utilizzazione di taluni prodotti non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale per la produzione di vini spumanti, vini spumanti gassificati o vini frizzanti gassificati

· Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione


I titoli II sono due: pratiche e trattamenti enologici e pratiche enologiche

Il primo è composto di due capi. Il capo I che fissa limiti e condizioni relative all'utilizzazione di talune sostanze autorizzate a fini enologici è articolato in:

· Limiti per l'utilizzazione di talune sostanze

· Polivinilpolipirrolidone

· Tartrato di calcio

· Acido tartarico

· Resina di pino di Aleppo

· Betaglucanasi

· Batteri lattici

· Resine scambiatrici di ioni

· Ferrocianuro di potassio

· Fitato di calcio

· Acido DL-tartarico

· Trattamento per elettrodialisi

· Ureasi

· Apporto di ossigeno


Il capo II relativo ai limiti e alle condizioni particolari è articolato in:

· Tenore di anidride solforosa

· Tenore di acidità volatile

· Utilizzazione di solfato di calcio per alcuni vini liquorosi


Il secondo titolo II ovvero quello relativo alle pratiche enologiche è composto di sette capi.

Il capo I relativo all'arricchimento è articolato in:

· Autorizzazione dell'impiego del saccarosio

· Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli

· Arricchimento della partita dei vini spumanti

· Disposizione amministrative relative all'arricchimento

Il capo II contiene le disposizioni amministrative relative all' acidificazione e alla disacidificazione.

Il capo III, relativo alle norme comuni alle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione, è articolato in:

· Acidificazione e arricchimento di uno stesso prodotto

· Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino

· Deroga alle date fissate per le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione

Il capo IV, relativo alla dolcificazione, è articolato in:

· Norme tecniche relative alla dolcificazione

· Disposizione amministrative relative alla dolcificazione

· Dolcificazione di taluni vini importati

· Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi


Il capo V, relativo al taglio, è articolato in:

· Definizione di taglio

· Modalità generali relative al taglio

· Norme specifiche relative al taglio di vini bianchi e di vini rossi in Spagna


Il capo VI, relativo all'aggiunta di altri prodotti è articolato in:

· Aggiunta di distillato ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.

· Aggiunta di altri prodotti e utilizzazione di mosti di uve nell'elaborazione di alcuni v.l.q.p.r.d.

· Aggiunta di alcole ai vini frizzanti

Il capo VII stabilisce le condizioni relative all'invecchiamento di taluni vini liquorosi.


Il titolo III fissa le norme generali per l'utilizzazione in via sperimentale di nuove pratiche enologiche.


Il titolo IV contiene le disposizioni finali articolate in:

· Vini prodotti anteriormente al 1° agosto 2000

· Condizioni di distillazione, circolazione e destinazione dei prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento

· Elencazione dei regolamenti abrogati

· Entrata in vigore e in applicazione del regolamento

L'allegato I contiene l'elenco delle varietà di viti le cui uve possono essere utilizzate, in deroga alla norma di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per l'elaborazione dei prodotti ivi indicati.

L'allegato II fissa le annate nelle quali i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere utilizzati per la produzione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati o di vini frizzanti gassificati

L'allegato III elenca le varietà di viti le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

L'allegato IV fissa i limiti per l'utilizzazione di talune sostanze

L'allegato V contiene le prescrizioni e i requisiti di purezza per il polivinilpolipirrolidone

L'allegato VI contiene le prescrizioni per il tartrato di calcio

L'allegato VII contiene le prescrizioni per la betaglucanasi

L'allegato VIII contiene le disposizioni inerenti i batteri lattici in attuazione dell'articolo 11

L'allegato IX riguarda la determinazione della cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni

L'allegato X contiene le Prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi

L'allegati XI contiene le prescrizioni per l'ureasi

L'allegato XII contiene le deroghe per il tenore di anidride solforosa

L'allegato XIII contiene le deroghe per i tenore di acidità volatile

L'allegato XIV è relativo all'arricchimento in caso di condizioni metereologiche eccezionalmente sfavorevoli

L'allegato XV riguarda i casi nei quali sono autorizzati l'acidificazione e l'arricchimento di uno stesso prodotto

L'allegato XVI definisce le date prima delle quali, a motivo delle condizioni metereologiche eccezionali, possano essere effettuate le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione.

L'allegato XVII contiene le caratteristiche dei distillati di vino o di uve secche che possono essere addizionati ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.

L'allegato XVIII contiene l'elenco dei v.l.q.p.r.d. per la cui elaborazione si applicano norme particolari.

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