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SCAMBI CON I PAESI TERZI |
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| Gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi sono disciplinati dal Regolamento Ce n. 883 del 24 aprile 2001. L'ordinamento si applica a decorrere dal 1° febbraio 2001 ed abroga i regolamenti (Cee) n. 3388/81, n. 3389/81, n. 3590/85, n. 1685/95, n. 1281/99. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. È composto di otto capi e undici allegati. Il capo I relativo al regime dei certificati d'importazione e di esportazione è articolato in : · Modalità comuni · Indicazioni che devono figurare sul certificato · Durata di validità · Cauzione · Comunicazioni relative ai certificati d'importazione
· Oggetto · Scaglionamento del quantitativo globale nel corso dell'anno e inoltro delle domande · Categoria e gruppi di prodotti · Domande di certificati di esportazione · Trasferimento dei certificati · Tolleranza · Comunicazione degli Stati membri · Decisioni della Commissione
Il capo IV riguarda il regime delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ed è ordinato in: · Periodicità · Necessità del certificato · Prove · Controlli effettuati dagli Stati membri
La sezione I contiene le disposizioni generali ovvero i documenti prescritti, il contenuto del bollettino d'analisi, le esenzioni nonché le esclusioni. La sezione II stabilisce le condizioni da rispettare, le modalità di redazione ed utilizzazione dell'attestato e del bollettino d'analisi per l'importazione di vini, succhi e mosti di uve. È articolato in: · Documento V I 1 · Descrizione dei documenti · Procedura semplificata · Deroghe · Norme sull'utilizzazione · Elenchi degli organismi competenti · Norme sull'importazione indiretta · Conformità delle pratiche enologiche · Norme speciali per taluni vini
Il capo VII definisce i prodotti del settore vitivinicolo originari di paesi terzi Il capo VIII contiene le disposizioni generali. L'allegato I è relativo al rilascio dei certificati di importazione L'allegato II definisce le categorie dei prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1. L'allegato III definisce le
categorie dei prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2. L'allegato V riporta il prospetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4. L'allegato VI elenca i paesi di cui all'articolo 22 L'allegato VII riporta il modello di documento V I 1 di cui all'articolo 24, paragrafo 1. L'allegato VIII definisce i requisiti tecnici applicabili ai formulari V I 1 e V I 2 di cui agli articoli 24 e 25. L'allegato IX elenca i paesi di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 26 L'allegato X riporta il documento V I 2 di cui all'articolo 25, paragrafo 1. L'allegato XI contiene le definizioni
dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 34 |
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