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In forza dellarticolo otto del Trattato di Roma, la Ce ha tra i sui vari scopi quello di armonizzare i quindici Stati membri verso listituzione del mercato comune. Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti vitivinicoli deve accompagnarsi linstaurazione di una politica agricola comune che ha per scopo lattuazione degli obiettivi dellarticolo 33 del trattato e in particolare, la stabilizzazione dei mercati e lassicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata. Larticolo 40 del Trattato di Roma identifica nellorganizzazione comune dei mercati il congegno cardinale per la realizzazione della P.A.C. Nel 1995, lattuazione degli accordi dellUruguay Round ha condotto una maggiore apertura del mercato comunitario, sottraendo alle tradizionali misure dintervento gran parte dellimpatto potenziale e ha ridotto lambito dapplicazione delle sovvenzioni per lesportazione, perciò i produttori comunitari devono aumentare la propria competitività. Il principale problema di mercato cui devono far fronte alcuni comparti del settore vitivinicolo comunitario è la loro limitata capacità di adeguarsi con sufficiente rapidità ai mutamenti competitivi che si manifestano tanto sul mercato interno che su quello esterno. La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo deve garantire la flessibilità necessaria per adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi, con i seguenti obiettivi generali:
A decorrere dal 01 agosto 2000
il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Lallegato
I contiene la definizione dei prodotti:
Lallegato
II definisce i titoli alcolometrici:
Lallegato
III identifica i territori appartenenti
alle sette zone viticole della Ce:
Lallegato
IV definisce le pratiche e i trattamenti
enologici che possono essere Lallegato
V fissa i limiti e le condizioni di
talune pratiche enologiche quali:
Lallegato
VI ha per oggetto i vini di qualità
prodotti in regioni determinate ed è suddiviso in dodici sezioni:
Lallegato
VII è relativo alla designazione,
denominazione, presentazione e
Lallegato
VIII è riguardante la designazione,
la denominazione, la presentazione e
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