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Codici N.C.
 

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO

(Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999)
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In forza dell’articolo otto del Trattato di Roma, la Ce ha tra i sui vari scopi quello di armonizzare i quindici Stati membri verso l’istituzione del mercato comune.
Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti vitivinicoli deve accompagnarsi l’instaurazione di una politica agricola comune che ha per scopo l’attuazione degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato e in particolare, la stabilizzazione dei mercati e l’assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata.
L’articolo 40 del Trattato di Roma identifica nell’organizzazione comune dei mercati il congegno cardinale per la realizzazione della P.A.C.
Nel 1995, l’attuazione degli accordi dell’Uruguay Round ha condotto una maggiore apertura del mercato comunitario, sottraendo alle tradizionali misure d’intervento gran parte dell’impatto potenziale e ha ridotto l’ambito d’applicazione delle sovvenzioni per l’esportazione, perciò i produttori comunitari devono aumentare la propria competitività.
Il principale problema di mercato cui devono far fronte alcuni comparti del settore
vitivinicolo comunitario è la loro limitata capacità di adeguarsi con sufficiente rapidità ai mutamenti competitivi che si manifestano tanto sul mercato interno che su quello esterno.
Il regolamento Ce n. 1493/1999
, emanato dal Consiglio di Bruxelles il 17 maggio 1999, contiene le norme fondamentali dell’O.C.M..
La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo deve garantire la flessibilità necessaria per adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi, con i seguenti obiettivi generali:
  • Conservare i miglioramenti realizzati nell'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario;
  • Consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione;
  • Rendere il settore più competitivo a lungo termine;
  • Eliminare il ricorso ai meccanismi d’intervento come sbocco artificiale per la
    produzione eccedentaria;
  • Sostenere il mercato vitivinicolo;
  • Facilitare il proseguimento delle forniture di prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale;
  • Tener conto delle diversità regionali;
  • Formalizzare il ruolo potenziale delle organizzazioni di produttori e degli organismi di filiera.

A decorrere dal 01 agosto 2000 il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esso unifica e abroga le disposizioni di ventitré regolamenti: Regg. Ce n. 346/79, n. 351/79, n. 460/79, n. 456/80, n. 457/80, n. 458/80, n. 1873/84, n. 895/85, n.
822/87, n. 823/87, n. 1442/88, n. 3877/88, n. 4252/88, n. 2046/89, n. 2048/89, n. 2389/89, n. 2390/89, n. 2391/89, (CEE) n. 2392/89, n. 3677/89, n. 3895/91, n. 2332/92 e n. 2333/92.
L’ordinamento è strutturato in otto titoli e otto allegati.

Il titolo I° riguarda l’ambito d’applicazione dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Il titolo II°, relativo al potenziale produttivo, è composto di ventidue articoli contenuti in quattro capi:

Il titolo III° riguarda i meccanismi di mercato ed è strutturato in 15 articoli contenuti in quattro capi:

Il titolo IV° disciplina le associazioni di produttori e organismi di filiera e si compone di tre articoli contenuti in due capi:

Il titolo V° contiene le norme base relative alle pratiche e trattamenti enologici, designazione, denominazione, presentazione e protezione.
È composto di dodici articoli contenuti in due capi:

Il titolo VI° riguarda i vini di qualità prodotti in regioni determinate. È composto di cinque articoli che contengono:

Il titolo VII° disciplina il regime degli scambi con i paesi terzi. È composto d’undici articoli che ordinano i seguenti argomenti:

Il titolo VIII° contiene le disposizioni generali, transitorie e finali. È composto di
tredici articoli con le seguenti argomentazioni:

L’allegato I contiene la definizione dei prodotti:

  1. Uve fresche
  2. Mosto di uve
  3. Mosto di uve parzialmente fermentato
  4. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente
    appassite
  5. Mosto di uve fresche mutizzato con alcole
  6. Mosto di uve concentrato
  7. Mosto di uve concentrato rettificato
  8. Succo di uve
  9. Succo di uve concentrato
  10. Vino
  11. Vino nuovo ancora in fermentazione
  12. Vino atto a diventare vino da tavola
  13. Vino da tavola
  14. Vino liquoroso
  15. Vino spumante
  16. Vino spumante gassificato
  17. Vino frizzante
  18. Vino frizzante gassificato
  19. Aceto di vino
  20. Feccia di vino
  21. Vinaccia
  22. Vinello
  23. Vino alcolizzato
  24. Vino di uve stramature

L’allegato II definisce i titoli alcolometrici:

  1. Titolo alcolometrico volumico effettivo
  2. Titolo alcolometrico volumico potenziale
  3. Titolo alcolometrico volumico totale
  4. Titolo alcolometrico vomico naturale
  5. Titolo alcolometrico massico effettivo
  6. Titolo alcolometrico massico potenziale
  7. Titolo alcolometrico massico totale

L’allegato III identifica i territori appartenenti alle sette zone viticole della Ce:

  • A
  • B
  • C I a)
  • C I b)
  • C II
  • C III a)
  • C III b)

L’allegato IV definisce le pratiche e i trattamenti enologici che possono essere
effettuati sui prodotti definiti all’allegato I.

L’allegato V fissa i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche quali:

  1. Tenore di anidride solforosa
  2. Tenore di acidità volatile
  3. Limiti arricchimento
  4. Operazioni di arricchimento
  5. Acidificazione e disacidificazione
  6. Dolcificazione
  7. Trattamenti
  8. Vino spumante
  9. Vini spumanti di qualità
  10. Vino liquoroso

L’allegato VI ha per oggetto i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed è suddiviso in dodici sezioni:

  1. Regioni determinate
  2. Varietà di viti
  3. Pratiche colturali
  4. Zone di trasformazione
  5. Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
  6. Metodi di vinificazione e di elaborazione
  7. Acidificazione, disacidificazione e dolcificazione
  8. Operazione d’arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione
  9. Rese per ettaro
  10. Esami analitici e organolettici
  11. Vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate
  12. Vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate

L’allegato VII è relativo alla designazione, denominazione, presentazione e
protezione di taluni prodotti diversi dai vini spumanti. È strutturato in sette sezioni:

  1. Indicazioni obbligatorie
  2. Indicazioni facoltative
  3. Utilizzazione di menzioni specifiche
  4. Lingue utilizzabili per l’etichettatura
  5. Codici
  6. Marchi
  7. Commercializzazione, controllo e protezione

L’allegato VIII è riguardante la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione dei vini spumanti.
È strutturato in nove sezioni:

  1. Definizioni
  2. Indicazioni obbligatorie
  3. Indicazioni facoltative
  4. Modalità concernenti le indicazioni obbligatorie
  5. Impiego di alcuni termini specifici
  6. Lingue che possono essere utilizzate per l’etichettatura
  7. Presentazione
  8. Marchi
  9. Disposizioni generali
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