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MECCANISMI DI MERCATO |
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| I meccanismi del mercato vitivinicolo sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III del regolamento Ce 1493/1999 nonché dal Regolamento CE n.1623/2000. Quest'ultimo stabilisce le modalità d'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda, in particolare, gli aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati (titolo I), gli aiuti al magazzinaggio privato (titolo II) e gli aiuti alla distillazione (titolo III). L'ordinamento riunisce una molteplicità di disposizioni che finora erano sparsi in una molteplicità di regolamenti. Il disposto che si applica dal 1° agosto 2000 abroga ben tredici regolamenti: nn. 2682/77, 1059/83, 3461/85, 441/88, 2598/88, 2640/88, 2641/88, 2721/88, 2728/88, 3105/88, 1238/92, 377/93 e 2192/93. Il regolamento è ordinato in quattro titoli e cinque allegati. Il titolo I relativo agli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve, mosto di uve concentrati o mosti di uve concentrati rettificati è ordinato in tre capi: 1. fabbricazione di succhi di uve 2. aiuti all'utilizzazione di mosti per l'aumento del titolo alcolometrico 3. aiuti per la fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda Il titolo II è riguardante gli aiuti al magazzinaggio privato. Il titolo III è riferente la distillazione ed è ordinato in quattro capi. Il capo I relativo alle distillazioni obbligatorie è ordinato in tre sezioni: 1. prestazioni viniche 2. distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione 3. disposizioni comuni alle sezioni I e II Il capo II è inerente alle distillazioni facoltative (apertura della distillazione - importo degli aiuti) Il capo III contiene le disposizioni comuni ai capi I e II ed è ordinato in quattro sezioni: 1. disposizioni generali 2. vini alcolizzati 3. disposizioni amministrative 4. riduzione del prezzo d'acquisto dei vini a norma dell'articolo 32 del regolamento 1493/1999
1. smaltimento per nuovi usi industriali 2. smaltimento dell'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi 3. smaltimento per l'utilizzo del bioetanolo nella Comunità 4. disposizioni generali e di controllo Il titolo IV contiene le disposizioni finali. L'allegato I contiene la tabella di corrispondenza tra il titolo alcolometrico potenziale e l'indice fornito alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici L'allegato II contiene i requisiti minimi previsti per i vini da tavola in forza dell'art. 27, lettera b), punto i). L'allegato III contiene la definizione dell'alcole neutro ai sensi dell'art. 43 L'allegato IV si riferisce al metodo di riferimento per l'analisi dell'alcole neutro L'allegato V delinea il prospetto
da utilizzare per la comunicazione di rifiuto o di accettazione delle
partite nel quadro di una gara per l'esportazione di alcole di vino. |
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