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DOCUMENTI DI TRASPORTO E TENUTA DEI REGISTRI

Le modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo sono state stabilite dalla Commissione con il Regolamento CE n. 884/2001 del 24 aprile 2001.

L'ordinamento fissa le modalità di applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto concerne i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, fatta salva l'applicazione della direttiva 92/12/CEE. Esso stabilisce:

a) le norme che disciplinano l'attestazione dell'origine per i vini di qualità prodotti in una regione determinata, nonché l'attestazione della provenienza per i vini da tavola aventi diritto a un'indicazione geografica nei documenti, redatti altresì in forza delle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE, che scortano il trasporto di detti vini;

b) le norme per la compilazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999:

- all'interno di uno Stato membro, sempreché tale trasporto non sia scortato da un documento prescritto dalle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE,

- all'esportazione verso paesi terzi,

- negli scambi intracomunitari, qualora:

· il trasporto venga effettuato da un piccolo produttore che lo Stato membro in cui inizia il trasporto stesso ha dispensato dal compilare un documento di accompagnamento semplificato, oppure

· si tratti del trasporto di un prodotto vitivinicolo non soggetto ad accisa;

c) disposizioni supplementari per la compilazione:

- del documento amministrativo di accompagnamento o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo,

- del documento di accompagnamento semplificato o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo, destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento stabilisce inoltre le norme che disciplinano la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite a cura delle persone che detengono prodotti vitivinicoli per l'esercizio della loro attività professionale.

È ordinato in tre titoli e quattro allegati.

Il titolo I è relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli

Il titolo II contiene le disposizioni inerenti alla tenuta dei registri

Il titolo III fissa le disposizioni generali e transitorie

L'allegato I contiene l'elenco dei dispositivi di chiusura autorizzati nella Comunità per i piccoli recipienti riempiti di prodotti del settore vitivinicolo.

L'allegato II contiene le istruzioni per la compilazione del documento destinato a scortare il trasporto dei prodotti vitivinicoli

L'allegato III identifica il documento destinato a scortare il trasporto dei prodotti vitivinicoli

L'allegato IV identifica il timbro speciale.

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2001 ed obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L'ordinamento abroga il Reg. Ce 2238/93 ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2 che è rimasto in vigore in Italia fino al 30 settembre 2001.

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