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DOCUMENTI DI TRASPORTO E TENUTA DEI REGISTRI |
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| Le modalità di applicazione
relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli
e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo sono state stabilite
dalla Commissione con il Regolamento
CE n. 884/2001 del 24 aprile 2001.
L'ordinamento fissa le modalità di applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto concerne i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, fatta salva l'applicazione della direttiva 92/12/CEE. Esso stabilisce: a) le norme che disciplinano l'attestazione dell'origine per i vini di qualità prodotti in una regione determinata, nonché l'attestazione della provenienza per i vini da tavola aventi diritto a un'indicazione geografica nei documenti, redatti altresì in forza delle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE, che scortano il trasporto di detti vini; b) le norme per la compilazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999: - all'interno di uno Stato membro, sempreché tale trasporto non sia scortato da un documento prescritto dalle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE, - all'esportazione verso paesi terzi, - negli scambi intracomunitari, qualora: · il trasporto venga effettuato da un piccolo produttore che lo Stato membro in cui inizia il trasporto stesso ha dispensato dal compilare un documento di accompagnamento semplificato, oppure · si tratti del trasporto di un prodotto vitivinicolo non soggetto ad accisa; c) disposizioni supplementari per la compilazione: - del documento amministrativo di accompagnamento o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo, - del documento di accompagnamento semplificato o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo, destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Il regolamento stabilisce inoltre le norme che disciplinano la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite a cura delle persone che detengono prodotti vitivinicoli per l'esercizio della loro attività professionale. È ordinato in tre titoli e quattro allegati. Il titolo I è relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli Il titolo II contiene le disposizioni inerenti alla tenuta dei registri Il titolo III fissa le disposizioni generali e transitorie L'allegato I contiene l'elenco dei dispositivi di chiusura autorizzati nella Comunità per i piccoli recipienti riempiti di prodotti del settore vitivinicolo. L'allegato II contiene le istruzioni per la compilazione del documento destinato a scortare il trasporto dei prodotti vitivinicoli L'allegato III identifica il documento destinato a scortare il trasporto dei prodotti vitivinicoli L'allegato IV identifica il timbro speciale. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2001 ed obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'ordinamento abroga il Reg.
Ce 2238/93 ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2 che è rimasto
in vigore in Italia fino al 30 settembre 2001. |
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