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DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE |
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Le modalità di attuazione
del regolamento del Consiglio n. 1493/99 relative gli aspetti inerenti
l'etichettatura del prodotti vitivinicoli sono contenute nel Regolamento
753/2002.
L'ordinamento fatto salvo per l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 48, paragrafo 2 i quali hanno decorso legale dall' 11 maggio 2002, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003. Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al capo II del titolo V nonché degli allegati VII e VIII del regolamento CE n. 1493/93, relative alla designazione, alla denominazione, alla presentazione e alla protezione di taluni prodotti vitivinicoli. È ordinato in sette titoli nonché otto allegati. Il titolo I contiene le norme comuni ordinate in: · Oggetto del regolamento · Precisazione concernenti l'etichettatura · Presentazione delle indicazioni obbligatorie · Utilizzazione di codici sull'etichettatura · Deroghe · Norme comuni a tutte le menzioni figuranti sull'etichettatura · Definizione dell' "imbottigliatore", dell' "imbottigliamento" e dell'"importatore" · Divieto di utilizzare na capsula o una lamina contenenti piombo · Impiego di taluni tipi di bottiglie · Registri, documenti di accompagnamento ecc, Il titolo II è relativo
alle norme applicabili ai mosti di uve, ai mosti di uve parzialmente
fermentati, ai mosti di uve concentrati, ai vini nuovi ancora in fermentazione
e ai vini ottenuti da uve stramature. · Disposizioni generali · Indicazioni obbligatorie · Indicazioni facoltative · Disposizioni relative all'etichettatura con indicazione geografica Il titolo III riguarda le norme applicabili ai vini da tavola, ai vini da tavola con indicazione geografica e ai v.q.p.rd..È ordinato in: · Indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica dell o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione · Indicazioni del tipo di prodotto · Indicazioni relative al colore Il titolo IV contiene in tre capi le norme applicabili ai vini da tavola con indicazione geografica e ai v.q.p.rd. Il capo I relativo alle norme comuni è articolato in: · Indicazione dell'anno di raccolta · Indicazione delle varietà di viti · Precisazioni relative alla norma dell'85% · Riconoscimenti e medaglie · Indicazioni relative al modo in cui è stato ottenuto in prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso · Definizione di "menzioni tradizionali complementari" · Protezione delle menzioni tradizionali · Nome dell'azienda · Indicazioni relative all'imbottigliamento · Disposizioni supplementari degli stati membri produttori
Il capo III riguarda le norme specifiche applicabili ai v.q.p.r.d. ordinate in: · Norme specifiche tradizionali · Deroghe all'obbligo di indicare la menzione specifica tradizionale · L'unità geografica più piccola della regione determinata · L'unità geografica più grande della regione determinata · L'imbottigliamento nella regione determinata Il titolo V raggruppa le norme applicabili ai vini importati. È articolato in: · Norme comuni · Indicazione dei nomi dei paesi terzi · Vini importati con indizione geografica · Altre indicazioni che possono figurare sull'etichettatura dei vini con indicazione geografica importati
· Indicazioni obbligatorie · Indicazioni facoltative · Condizioni d'impiego delle menzioni "vino liquoroso" "vino frizzante" e "vino frizzante gassificato" nei vini provenienti da paesi terzi Il titolo VII è relativo
alle norme applicabili ai vini spumanti e ai vini spumanti gassificati · Norme concernenti i vini spumanti gassificati · Definizione di venditore · Indicazioni di unità geografica diversa da una regione determinata · Vini spumanti originari di un paese terzo · Disposizioni complementari · Le varietà di vite "Pinot" Il titolo VIII contiene le disposizioni finali ovvero: · Entrata in vigore · Elenco norme abrogate · Entrata in vigore |
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