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CONTROLLI NEL SETTORE VITIVINICOLO |
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| La Commissione con Regolamento
2729/00 del 14 dicembre 2000 L'ordinamento non osta all'applicazione delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola nella misura in cui siano tali da facilitare l'applicazione del regolamento. Inoltre non osta all'applicazione delle regole relative alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale nonché alla procedura in materia di penalità amministrativa. Ciascuno Stato membro designa
un solo organismo di contatto che assicuri il collegamento con gli organismi
di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare,
tale organismo trasmette e riceve le richieste di collaborazione e rappresenta
lo Stato membro da cui dipende rispetto agli altri Stati membri o alla
Commissione. - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto per tali prodotti, - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo, - possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l'elaborazione di tali prodotti, - possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze e prodotti che possono essere destinati alla loro elaborazione e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati, - possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti, - possano adottare le opportune misure conservative per l'elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere utilizzato per l'elaborazione di tale prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare un'infrazione grave alle disposizioni comunitarie, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute. Il regolamento è ordinato in sei titoli e cinque allegati. Il titolo I relativo ai controlli effettuati dagli Stati membri è articolato in: · Principi · Organismi di controllo · Potere degli agenti di controllo · Controllo del potenziale viticolo
Il titolo III relativo all'assistenza tra organismi di controllo è articolato in: · Assistenza su richiesta · Assistenza spontanea · Disposizioni comuni Il titolo IV riguarda la banca di dati analitici ed è ordinato in: · Funzione della banca dati · Campioni · Analisi isotopiche · Comunicazione dei risultati · Rispetto delle procedure Il titolo V dispone il prelievo dei campioni ai fini dei controlli e si articola su due punti: · Domanda di prelievo campioni · Spese prelievo, spedizioni e analisi Il titolo VI contiene le disposizioni generali e finali articolate in: · Valore probante · Sanzioni · Destinatari dei controlli · Abrogazioni · Entrata in vigore e applicazione
L'allegato II identifica il questionario relativo al prelievo e alla vinificazione dei campioni di uve destinate all'analisi con metodi isotopici. L'allegato III tratta il bollettino d'analisi dei campioni dei vini e dei prodotti viticoli analizzati mediante un metodo isotopico e destinati ad essere immessi nella banca dei dati isotopici presso il CCR L'allegato IV è relativo al prelievo dei campioni. L'allegato V identifica l'etichetta
per la designazione del campione |
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