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ARRICCHIMENTI (Come da istruzioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ) |
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| L’arricchimento, cioè l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, anche destinati a dare v.q.p.r.d., del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola può essere effettuato solo qualora autorizzato con apposito decreto ministeriale ed alle condizioni in esso specificatamente stabilite (allegati V e VI del regolamento CE n. 1493/1999 e DM 3 settembre 2001). I prodotti di cui sopra possono essere arricchiti soltanto se in possesso del titolo alcolometrico volumico naturale minimo prescritto per le singole zone viticole. Campagna 2004/2005 L'AGEA, Ufficio Vino e aiuti comunitari, in data 21 settembre 2004,
con Circolare n. 32,
Prot. N° 11545/UM ha dettato le modalità operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti
d'uva concentrati rettificati utilizzati per l’aumento della gradazione alcolica dei vini
per la campagna 2004/2005 di cui al
Reg. (CE) della Commissione n° 1623 del 25/07/00 (G.U. CE n° 194 del 31/07/00). MODULI
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