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ARRICCHIMENTI

(C
ome da istruzioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali )

L’arricchimento, cioè l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, anche destinati a dare v.q.p.r.d., del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola può essere effettuato solo qualora autorizzato con apposito decreto ministeriale ed alle condizioni in esso specificatamente stabilite (allegati V e VI del regolamento CE n. 1493/1999 e DM 3 settembre 2001).

I prodotti di cui sopra possono essere arricchiti soltanto se in possesso del titolo alcolometrico volumico naturale minimo prescritto per le singole zone viticole.

L’aggiunta di mosto concentrato o concentrato rettificato non dovrà comportare l'aumento del titolo alcolometrico di più del 2% vol per la zona viticola C, così come il volume del prodotto arricchito non potrà aumentare di più del 6,5%, sempre per la zona viticola C.

L’arricchimento del mosto di uve può avvenire sia attraverso l’aggiunta di m.c. e di m.c.r. sia mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa; l’arricchimento del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola, qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti non siano stati precedentemente arricchiti, deve avvenire – invece - mediante concentrazione parziale a freddo. Fermo restando il valore dell’aumento massimo ammissibile del titolo alcolometrico volumico totale (2% vol), la concentrazione può portare alla riduzione limite del 20% del volume iniziale del prodotto arricchito.

L’operazione di arricchimento deve essere dichiarata alle Autorità competenti, ai sensi dell’All. V sezione G punto 5 del Reg. CE 1493/99, con le modalità di cui all’art. 25 del Reg. CE n. 1622/2000 nonché di cui al Decreto ministeriale 30 luglio 2003, in particolare quelle indicate nell’articolo 3 e nell’Allegato 3.

Si segnala che, secondo la Commissione UE, anche a seguito della rettifica dell’art. 26, par. 6, del Reg. CE n. 1622/2000 (rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 142 del 31/5/2002), l’iscrizione nei registri dell’operazione di arricchimento si effettua - essendo stata presentata la dichiarazione preventiva - dopo la fine dell’operazione stessa, intendendosi per fine dell’operazione l’avvenuta aggiunta completa del prodotto di arricchimento (mosto concentrato o mosto concentrato rettificato).

Campagna 2004/2005

L'AGEA, Ufficio Vino e aiuti comunitari, in data 21 settembre 2004, con Circolare n. 32, Prot. N° 11545/UM ha dettato le modalità operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati utilizzati per l’aumento della gradazione alcolica dei vini per la campagna 2004/2005 di cui al Reg. (CE) della Commissione n° 1623 del 25/07/00 (G.U. CE n° 194 del 31/07/00).

MODULI


DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO

(OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO DI MOSTI DI UVE OTTENUTI DA UVE FRESCHE ATTE A DIVENTARE VINI DI QUALITA' EFFETTUATE IN UN PERIODO DI 7 GIORNI CON IL METODO DELLA CONCENTRAZIONE PARZIALE)

 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO

(OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO EFFETTUATE ENTRO UN PERIODO DI 60 GIORNI DA PARTE DI "PICCOLI" VINIFICATORI IN PROPRIO CHE NON INTENDANO FRUIRE DEGLI AIUTI COMUNITARI)

 



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