Consulenza nel settore delle accise sull'alcole e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli. Normativa e leggi su accise vino, accise alcoli, cantine, vendemmia, uva ed enologia in Italia. News e circolari sulle leggi in materia di normativa alcoli, vini ed accise in Italia. Consulenza nel settore delle accise sull'alcole e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli. Normativa e leggi su accise vino, accise alcoli, cantine, vendemmia, uva ed enologia in Italia. News e circolari sulle leggi in materia di normativa alcoli, vini ed accise in Italia. Consulenza nel settore delle accise sull'alcole e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli. Normativa e leggi su accise vino, accise alcoli, cantine, vendemmia, uva ed enologia in Italia. News e circolari sulle leggi in materia di normativa alcoli, vini ed accise in Italia.
   
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Applicazione Circolare Telefax del 16/10/2002 – Prot. 2339.02

  1. Tutti i recipienti di capacità superiore ai 10 HL che sono stati introdotti nel deposito fiscale a partire dalla data di emanazione della circolare (16 ottobre 2002) devono essere corredati di tabella di taratura e la medesima deve essere presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio unitamente alla denuncia di variazione della consistenza del deposito;

  2. In applicazione della circolare telefax n.2961 del 02/12/2002 entro il 21/12/2002 i depositari autorizzati dovranno comunicare le capacità totali dei vasi vinari di capacità superiore ai 10 HL che, all'interno del deposito, rimangono sempre vuoti o sempre pieni. Il depositario autorizzato potrà trasmettere al posto delle tabelle di taratura dei medesimi l'indicazione della capacità totale dei singoli recipienti, a condizione che presenti la tabella di taratura di un serbatoio di idonea capacità geometrica che, in caso di necessità, consenta di accertare, per semplice travaso, il quantitativo di vino presente all'interno di altri serbatoi o contenitori dei quali è conosciuta la singola capacità geometrica totale, ad eccezione dei vini sottoposti a pluriennale processo di invecchiamento o dei vini spumanti o frizzanti, per i quali non risulta possibile effettuare travasi, durante il processo di trasformazione, pena l'irreversibile deterioramento del prodotto.

  3. Il depositario autorizzato dovrà trasmettere entro il 31/12/2002 all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio un programma temporale cadenzato di taratura dei serbatoi e dei recipienti, contenente la dichiarazione circa l'assunzione di responsabilità di consegnare agli Uffici stessi, per i casi sopra indicati, le relative tabelle di taratura entro il termine del 30 settembre 2003.

  4. Entro il 30/09/2003 il depositario autorizzato dovrà aver trasmesso all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio le tabelle di taratura di tutti i vasi vinari, sia che siano semplici serbatoi adibiti allo stoccaggio di vini fermi o serbatoi a pressione, presenti nel proprio deposito fiscale.

  5. Tutte le tabelle di taratura presentate agli UTF o, qualora istituiti agli Uffici delle Dogane competenti per territorio dovranno essere sottoscritte oltre che dal tecnico o la ditta specializzata esterna che le ha redatte anche dal depositario autorizzato.

 


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