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Art. 4.
Rilascio della licenza fiscale
1. Effettuata, con esito positivo, la verifica tecnica di cui all'articolo 2 e constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e l'accettazione della cauzione da parte della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominata "direzione compartimentale", se prestata a mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in numerario o in titoli di Stato o l'avvenuta concessione dell'esonero, l'UTF autorizza l'istituzione del deposito fiscale rilasciando, contestualmente all'attribuzione del codice d'accisa, la licenza di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del diritto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale, copia della licenza viene inviata alla direzione della competente circoscrizione doganale, unitamente a copia del processo verbale di cui all'articolo 2, comma 4. Per l'esercizio, in uno stesso impianto, salva contraria disposizione, di più attività previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del testo unico e' rilasciata una sola licenza; del pari, è rilasciata una sola licenza quando l'attività prevista da una lettera del suddetto articolo 63, comma 2, comprende anche attività contemplate in un'altra lettera. Unitamente alla licenza, vengono restituiti all'operatore un esemplare dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 1 ed un esemplare del processo verbale di cui all'articolo 2, comma 4, che sono custoditi presso l'impianto ed esibiti ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza.
2. La licenza di cui al comma 1 abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale; resta ferma l'esclusiva responsabilità dell'operatore qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1, l'UTF ne da comunicazione alla direzione compartimentale.
4. Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico, cessi l'attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall'ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l'impianto è considerato come magazzino di commerciante all'ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri casi di cessazione dall'esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l'accisa alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 4 del testo unico e successive modifiche.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 5, comma 2, del testo unico si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'art. 63, comma 2, lettere a) e b) del testo unico é il seguente:
"2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila".
- Il testo vigente degli articoli 1, comma 1, 2, comma 4 e 5, comma 3 del testo unico è il seguente:
"1. L'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico.".
"4. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nel cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta. Per prodotti di importazione il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale.".
"3. Il depositarlo è obbligato:
- Il testo dell'art. 50, comma 4, del testo unico è il seguente:
"4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e' considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati".
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