LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'
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Art. 28.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 marzo 2001

il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001

Ufficio controllo atti ministeriali economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n.385.

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