LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'
LA CONSULTAZIONE E' GRATUITA

 

Art. 25.

Termini per le incombenze dell'amministrazione

1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell'area n. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non è prodotta qualora già in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarne gli eventuali estremi.

Nota all'art. 25:

- il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, reca il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente al procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, !vi compresi il corpo della guardia di finanza e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed è pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994.

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