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Art. 22.
Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
1. Il regime di vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e confermato dall'articolo 66, comma 1, del testo unico, si applica secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
2. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche ai fini della presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la quantità e la qualità della merce e la data della spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce è scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il destinatario comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo. In caso di trasferimento nel territorio di altro Paese comunitario, la merce è scortata dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità, della merce nonché il codice della nomenclatura combinata. La circolazione dei prodotti d'importazione è effettuata con le modalità di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986; la movimentazione nazionale è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento serie C mod 63 e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, con le seguenti integrazioni e modifiche:
3. I punti di immissione nelle reti di metanodotti e nelle tubazioni di collegamento con i pozzi di estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni non sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a verifica facoltativa da parte dell'UTF, nella quale èindicato anche l'impianto dove saranno custoditi la copia della denuncia medesima ed i documenti di trasporto. Il giorno e l'ora d'immissione nel metanodotto sono comunicati con telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno tre giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico è trasportato, anziché con autobotti, in uno o più contenitori di capacità singola non superiore a 30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente il metanodotto, per i punti d'immissione si prescinde dalla denuncia d'impiego. La compilazione del documento di trasporto e la contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel metanodotto sono effettuati secondo modalità stabilite dall'Agenzia.
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è il seguente:
"Art. 2. 1. Gli alcoli metilico, propilico isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi, come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 872.
- Per il testo dell'art. 66, comma 1, dei testo unico, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986 reca: "Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 25, del testo unico, e, il seguente:
"1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciare l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità, del deposito.
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita, superiore al 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi".
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516, e, il seguente:
"Art. 1. - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive ." .
- Il decreto del Ministro delle finanze 12 ottobre 1996.
- il testo del decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989 reca l'istituzione di una bolletta di accompagnamento per la circolazione, in tutto il territorio della Repubblica, degli alcoli metilico, etilico ed isopropilico e dispone: "L'esclusione, dall' ambito di applicazione della normativa in materia di utilizzazione dell'alcole metilico, delle aziende utilizzatrici del prodotto per i soli processi di saldatura".
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