LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'
LA CONSULTAZIONE E' GRATUITA

 

Art. 11.

Garanzia per l'esercizio del credito

1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall'UTF ai sensi dell'articolo 5, comma 5, al fine di consentire l'esercizio del credito il suddetto ufficio, a richiesta del depositarlo autorizzato, rilascia all'istituto esercente il credito un certificato attestante l'esistenza, in magazzino, del prodotto posto a garanzia del credito medesimo. L'estrazione di tale prodotto e' vincolata alla restituzione del certificato o, in mancanza, all'assenso del creditore con atto recante la sua firma autenticata da un notaio.

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