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LE ACCISE NEGLI AEROPORTI di Carmelo Belfiore La recente circolare n.9/D del 20 febbraio 2004, relativa all'istituzione negli esercizi commerciali posti nell'area cosidetta “Schengen” di apposite zone di vendite duty free ai passeggeri, muniti di doppia carta di imbarco in voli con destinazione Paesi extra U.E., ci ha dato lo spunto per parlare delle modalità operative negli aeroporti per la cessione dei prodotti alcolici effettuate nei confronti di passeggeri dei voli con destinazioni nazionali, comunitari ed extracomunitari. Innanzi tutto va chiarito che l'“area Schengen” è riservata a viaggiatori diretti a Paesi comunitari che hanno aderito alla Convenzione di Schengen mentre l' “area extra Schengen” è destinata a viaggiatori diretti verso Paesi terzi, in cui transitano anche quelli diretti a Paesi comunitari non aderenti alla convenzione Schengen (Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Danimarca, Svezia e Finlandia). Va ricordato che alla data del 30 giugno 1999 è cessato il regime provvisorio previsto dagli articoli 16, comma 3 , e 52 della legge 427/93, in base ai quali era stato ammesso che la cessione di beni a passeggeri diretti verso altro Stato membro dell'Unione Europea avvenissero in esenzione di accisa, e fossero non imponibili anche ai fini IVA, e che dal 1° luglio 1999 i punti vendita operanti nell'ambito di aerostazioni di utilizzo esclusivo di viaggiatori diretti verso destinazioni comunitaria (area Schengen) hanno posto in vendita prodotti che hanno scontato le accise e l'IVA. Per i punti vendita autorizzati ai sensi dell'art.128 del TULD, posti nelle aree extra-Schengen, cioè quelle utilizzate da viaggiatori diretti verso Paesi Terzi, l'eventuale acquisto di prodotti alcolici da parte di detti viaggiatori da luogo all'esenzione delle imposte; in detti negozi speciali è stata pure ammessa la cessione di beni anche a viaggiatori diretti verso destinazioni comunitarie, nel qual caso si evidenzia che la cessione dei beni presuppone l'assolvimento e il pagamento di tutte le imposte gravanti sulle merci oggetto delle transazioni. Con la circolare 5 aprile 2000, n.67/D, prot. n. 259/I è stato fatto presente che i negozi aeroportuali per la rivendita di bevande alcoliche nelle aree extra-Schengen degli aeroporti o, comunque, in tutti quegli spazi aeroportuali in cui possono accedere congiuntamente viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o internazionali, comunitarie o extra U.E., possono essere gestite secondo due regimi alternativi a scelta dell'operatore, e cioè: con autorizzazione ai sensi dell'articolo 128 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43) Le bevande alcoliche immagazzinate presso i predetti negozi non devono essere dotate di contrassegno fiscale. La vendita di bottiglie a viaggiatori diretti verso destinazione U.E. è autorizzata ad imposta assolta. Per quanto concerne specificatamente le rivendite situate in quegli spazi dei piccoli aeroporti ove possono transitare congiuntamente viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o internazionali, comunitarie o extra U.E., le cessioni di bevande alcoliche senza contrassegno fiscale dovrà essere preclusa ai passeggeri dei voli nazionali. In quest'ultimo caso i negozi dovranno operare con un sistema informatizzato in grado di inibire la possibilità di registrare la vendita di prodotti alcolici ad acquirenti in possesso di carta di imbarco con destinazioni nazionali; negozi operanti come depositi fiscali Le rivendite di prodotti alcolici sono autorizzate a ricevere e detenere le merci in sospensione di accisa con le norme previste per i depositi fiscali di cui al T.U. n.504/95, fino al momento dell'immissione in consumo che avviene all'atto della vendita del prodotto al viaggiatore. L'esigibilità dell'imposta sorgerà nel momento in cui è effettuata una cessione ad un passeggero con destinazione nazionale o comunitaria. Le vendite effettuate a viaggiatori diretti in Paesi extra U.E. devono essere considerati in esportazione e, pertanto, non sorge nessun obbligo del pagamento dell'imposta. L'assolvimento dell'accisa da parte dei soggetti titolari dei predetti negozi avviene con le stesse modalità previste per i depositari autorizzati. I gestori delle rivendite dovranno costituire un deposito fiscale in prossimità dell'aeroporto e sottoporsi a tutte le incombenze previste per i depositari autorizzati. I punti vendita situati all'interno dell'aeroporto sono considerati appendici dello stesso deposito fiscale se gestiti dalla stessa persona giuridica e l'immissione in consumo sarà documentata dall'emissione dello scontrino fiscale che, integrato con i dati riguardanti il numero del volo e la destinazione del passeggero acquirente, costituirà la prova dell'esigibilità dell'imposta nel caso di prodotto venduto a viaggiatori diretti verso località nazionali o Paesi U.E. I depositari autorizzati, con la cadenza prevista per i depositi fiscali, devono presentare al competente ufficio doganale il prospetto riepilogativo periodico relativo alle vendite effettuate, sulla base del quale il predetto ufficio controllerà l'ammontare dell'accisa da versare alle previste scadenze. Vendita dei prodotti Per quanto riguarda i prodotti contrassegnati da detenere anch'essi in sospensione di accisa, da posizionare in aree separate all'interno del negozio, essi devono essere obbligatoriamente ceduti a passeggeri con destinazioni nazionali. I negozi operanti in quegli spazi dovranno, prima di ottenere l'autorizzazione di esercizio, munirsi di un sistema di controllo capace di inibire la vendita di prodotti non contrassegnati a viaggiatori diretti verso località nazionali. Nel caso di negozi a bordo di aerei, si fa presente che le bevande alcoliche devono essere venduti ad accisa assolta nello Stato in cui essi sono stati imbarcati. I negozi di bordo devono ritenersi equiparati ai negozi a terra e, quindi, si rendono ad essi applicabili, limitatamente ai beni sottoposti ad imposta nazionale, le norme previste per le normali attività di minuta vendita di prodotti ad accisa assolta. Nel caso di voli nazionali, in cui siano forniti ai negozi di bordo prodotti ad accisa assolta muniti di fascetta fiscale, essi saranno venduti contrassegnati per tutta la durata della tratta di andata e ritorno. Per la vendita di beni in esenzione a viaggiatori con destinazione finale Paesi terzi muniti di biglietto aereo unico (through check-in) e di due carte d'imbarco,una per il primo volo comunitario e l'altra per la successiva coincidenza con destinazione finale extra U.E., si pone il problema della procedura da usare per evitare distorsioni di concorrenza a danno di operatori nazionali nell'ambito delle attività commerciali effettuate nei duty free shops. La circolare n.44/D del 01.10.2000 chiarisce e precisa la portata dell'autorizzazione per la vendita di beni in esenzione di imposta a viaggiatori con destinazione finale Paesi terzi in possesso del “Through Check-in” e due carte di imbarco, specificando le condizioni e gli adempimenti a carico dei gestori dei duty free shops interessati a questo tipo di vendita, nonché fissa le modalità di espletamento del servizio doganale. Detta circolare riporta le modalità operative per i negozi prescrivendo che ” i registratori di cassa dei duty free shops dovranno essere muniti di apposito lettore ottico che, in presenza del cosiddetto “trough check-in” (alla partenza, biglietto unico e due carte di imbarco), in ragione della destinazione del viaggiatore indicata sulla banda magnetica della 2° carta di imbarco, permetta, senza possibilità di intervento da parte dell'addetto alla cassa, l'emissione dello scontrino fiscale in esenzione di imposta, per un importo massimo di 175 Euro, e l'annotazione degli estremi del documento di vendita sulla seconda carta di imbarco”. “Tutti i beni venduti “duty free” dovranno essere riposti in contenitori sigillati con nastro adesivo recante in diverse lingue il seguente avviso”: “I beni acquistati non possono essere ceduti a terzi nel territorio dell'U.E.; questo contenitore può essere aperto solo dopo l'uscita dal territorio dell'Unione Europea”. “Al contenitore va applicato lo scontrino fiscale emesso”. “Si dovrà inoltre procedere alla predisposizione all'interno dei duty free shops di apposita cartellonistica atta ad informare gli eventuali acquirenti in possesso del “through check-in” dei limiti dell'acquisto e della possibilità dei controlli da parte dell'Autorità preposta e, nel caso di accertate irregolarità, delle sanzioni previste dalla normativa vigente”. Come è stato riferito nel primo paragrafo del presente lavoro la circolare n.9/D del 20 febbraio 2004, ha modificato la portata del contenuto della circolare n.44/D nel senso che è stata valutata dalle Autorità fiscali la possibilità di effettuare vendite nei duty free shops ai passeggeri muniti di doppia carta di imbarco alle condizioni e con le cautele fiscali stabilite dalla stessa circolare 44/D. A riguardo è stata accordata ai gestori interessati di istituire nell'area Schengen speciali negozi dove esercitare nei confronti dei passeggeri muniti di doppia carta di imbarco una vendita di beni, in esenzione fiscale, entro i limiti di 175 Euro, e con le modalità e le garanzie previste dalla circolare n.44/D, nonché l'opportunutà di estendere la vendita di prodotti, senza possibilità di fruire di esenzioni fiscali, anche ai passeggeri diretti in scali nazionali o comunitari entro i limiti fissati dall'articolo 11 del T.U. n.504/95, in analogia a quanto avviene attualmente per quei duty free dove possono accedere, per gli acquisti, oltre che i passeggeri diretti verso Paesi terzi, anche quelli diretti verso Paesi sella cosiddetta zona extra Shengen, utilizzando l'iter già in atto per le autorizzazioni di cui all'art.128 del TULD o la procedura prevista per i negozi operanti come depositi fiscali. |