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COMMISSIONE EUROPEA
Accisa sull'alcool:
Riferimento: IP/06/1165
Bruxelles, 8 settembre 2006
La Commissione propone di aumentare
le aliquote minime di accisa
La Commissione europea propone di aumentare, con effetto al 1 gennaio 2008, le aliquote in materia di accise applicate all'alcool ed alle bevande alcoliche fissate nel 1992. Considerando la necessità di evitare che il sistema comunitario delle aliquote minime perda la sua ragion d'essere e su richiesta dei ministri delle finanze degli Stati membri, interessati di vedere giungere questa proposta, la Commissione propone di aumentare le aliquote minime considerando l'inflazione dal 1992 e, a tal fine, ristabilirne il valore reale. Questa proposta è senza effetto per una maggioranza di Stati membri, le cui aliquote minime sono fin d'ora superiori ai nuovi livelli previsti.
Tuttavia, per quanto riguarda gli Stati membri in cui un aumento immediato delle aliquote creerebbe difficoltà, si propone di accordare periodi transitori, se necessario fino al 2010. Nonostante un tasso d'inflazione quantificato al 31 %, si ritiene che gli effetti economici e sociali della proposta dovrebbero essere minimi.
Nel caso della birra, l'aumento massimo richiesto in materia d'accisa nazionale sarebbe ad esempio di 0,01€ (un centesimo di euro) per mezzo-litro, da qui al termine rigorosamente fissato nel 1° gennaio 2010.
"i tassi minimi sono la pietra angolare del sistema comunitario sulle accise che è stato considerato nel 1992 come la condizione minima richiesta per il funzionamento regolare del mercato interno", ha dichiarato il sig. László Kovács, membro della Commissione incaricato delle tasse e dell'unione doganale, "occorre rivalorizzare le aliquote minime per ristabilire l'equilibrio sul quale si era in accordo nel 1992."
Aumento delle aliquote minime e periodi transitori.
La proposta prevede:
- una rivalutazione dei tassi minimi che terrebbe conto dell'inflazione registrata tra il 1993 ed il 2005 (di 31 %) e che diventerebbe effettiva il 1 gennaio 2008;
- periodi transitori sino al 1° gennaio 2010 per gli Stati membri che potrebbero avere difficoltà a rispettare la scadenza del 1 gennaio 2008 per allineare i loro tassi nazionali sui minimi rivalorizzati.
Più precisamente, agli Stati membri obbligati ad aumentare i loro tassi nazionali in una proporzione compresa tra il 10% e 20 %, è proposto un periodo transitorio che scade il 1 gennaio 2009; per quelli che dovranno aumentare i loro tassi nazionali di oltre il 20 %, il periodo transitorio potrebbe essere fissato al 1 gennaio 2010.
tabella qui di seguito illustra le conseguenze che deriverebbero dalla proposta in materia di aliquote minime:
Prodotti |
Accisa espressa in |
Aliquota accisa attuale |
Accisa minima gravante su un articolo tipico basata sulle attuali aliquote minime |
Aliquote minime indicizzate al 31/12/2005
(aliquota attuale x 1,31) |
Accisa minima gravante su un articolo tipico basata sulle aliquote minime indicizzate |
Vino (tranquillo - spumante) |
Ettolitro |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
Birra |
Ettolitro x grado Plato
o
Ettolitro x grado alcolico |
0,748 €
o
1,87 € |
0,0467 €
bottiglia da CL 50 a 5% vol (o 12,5 ° Plato) |
0,98 €
o
2,45 € |
0,0612 €
bottiglia da CL 50 a 5% vol (o 12,5 ° Plato) |
Prodotti Intermedi
(es:. vins arricchiti con alcole quali il Porto, etc.) |
Ettolitro |
45 € |
0,315 €
Bottiglia da CL 70 |
59 € |
0,413 €
Bottiglia da CL 70 |
Alcole Etilico e Bevande Spiritose |
Ettanidro |
550 € |
1,54€
Bottiglia da CL 70 a grado 40 % Vol. |
720 € |
2,017 €
Bottiglia da CL 70 a grado 40 % Vol. |
Quali saranno gli effetti sui tipi di prodotto e sui paesi interessati?
Gli effetti economici e sociali che comporterebbe l'attuazione della proposta possono essere considerati minimi.
Così per la birra, gli Stati membri più toccati dovrebbero aumentare la loro aliquota di accisa nazionale soltanto di 0,01 € (un centesimo di euro) per mezzolitro, da qui al 1 gennaio 2010 al più tardi.
Per il consumatore, tenuto conto dell'aumento successivi dei prezzi di dettaglio, ciò dovrebbe rappresentare meno del tasso a medio termine d'inflazione annuale dell'Ue.
Da notare inoltre che esistono già, per le Piccole Imprese, disposizioni in virtù delle quali le industrie della birra e distillerie che ricadono in questa categoria possono beneficiare di aliquote ridotte, e la determinazione di queste aliquote è di competenza degli Stati membri.
La aliquote minime nazionali oggi applicate dalla maggioranza degli Stati membri sono superiori ai minimi rivalorizzati previsti dalla proposta e gli Stati in questione non dovranno dunque pertanto intervenire.
I tassi nazionali attualmente applicati in diversi Stati membri sono tuttavia inferiori ai minimi rivalorizzati previsti nella proposta, per cui gli Stati interessati dovranno aumentare le loro aliquote conformemente alla tabella qui di seguito:
BIRRA
Stato membro |
Aliquote in vigore € |
Percentuale di aumento necessaria per soddisfare le nuove aliquote minime previste.
0,98 €/ ° Plato o 2,45 €/ % vol |
Aliquota Addizionale in € su mezzo litro di birra a gradazione alcolica di 5 % vol (o 12,5° Plato) |
Per Grado Plato |
Per grado alcolico |
MALTA |
0,746 |
|
31,3% |
€ 0,0145 |
LETTONIA |
|
1.87 |
31% |
€ 0.0144 |
GERMANIA |
0,787 |
|
24,5% |
€ 0,0120 |
LUSSEMBURGO |
0,933 |
|
23,5% |
€ 0,0116 |
REPUBBLICA CECA |
0,81 |
|
20,9% |
€ 0,0105 |
LITUANIA |
|
2,03 |
20,6% |
€ 0,0104 |
SPAGNA |
0,91 |
|
7,7% |
€ 0,0043 |
PRODOTTI INTERMEDI
Stato membro |
Aliquota in vigore in € |
Percentuale di aumento necessaria per soddisfare le nuove aliquote minime previste.
– 59 €/hl |
Aumento di Accisa corrispondente in € su una bottiglia da 70 cl |
Grèce |
45,00 |
31% |
€ 0,0976 |
Chypre |
45,89 |
28,5% |
€ 0,0915 |
Malte |
46,57 |
26,6% |
€ 0,0867 |
Portugal |
54,57 |
8,1% |
€ 0,0309 |
Espagne |
55,53 |
6,2% |
€ 0,0241 |
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE
Stato Membro |
Aliquota in vigore in € |
Percentuale di aumento necessaria per soddisfare le nuove aliquote minime previste.
720€/hl 100% vol |
Aumento di Accisa corrispondente in € su una bottiglia da 70 CL a gradazione alcolica 40 % vol. |
CIPRO |
610,71 |
17,9% |
€ 0,31 |
SLOVENIA |
695,14 |
3,6% |
€ 0,07 |
Contesto
La direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcool e le bevande alcoliche fissa i tassi minimi come mostrano le tabelle precedenti.
Oltre questi minimi, è permesso agli Stati membri di fissare aliquote di accisa su livelli che giudicano adeguati.
La direttiva prevede anche che la Commissione riesamini periodicamente i tassi minimi. A tale riguardo, la Commissione ha presentato la sua relazione COM(2004)223 al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Consiglio il 26 maggio 2004 (vedere IP/04/669 e MEMO/04/126).
Nella conclusione di questa relazione, era in particolare segnalato che, per mantenere il valore reale delle aliquote di accisa minime, gli Stati membri potrebbero prevedere una rivalutazione per evitare che queste aliquote finiscano per perdere la loro ragion d'essere. Nel corso di successive discussioni, il Consiglio, il 12 aprile 2005, ha invitato la Commissione a presentare una proposta che tenda ad adattare le aliquote minime onde evitare un ribasso del loro valore reale e prevedere periodi transitori per gli Stati membri che l'aumento dei loro tassi potrebbe mettere in difficoltà.
Per eventuali approfondimenti sull’argomento trattato si consiglia la visione dei documenti che potrete trovare ai seguenti link :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/COM(2006)486_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/studies_reports/index_fr.htm |